Si realizzerebbe dunque un capovolgimento della criterio proveniente da cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti anche quando manchi sia dubbia oppure contraddittoria la prova positiva del l’innocenti dell’incolpato. Per mezzo di una ultimo deliberazione assunta dal GIP proveniente da Catania, https://www.avvocatopenalistanapoli.com/avvocati-commercialisti-italiani-valencia.html